Mutuo occasionale tra privati

di seguito condivido con Voi modello di contratto di mutuo occasionale tra privati ex art. 1813 c.c.

FAC Simile

CONTRATTO DI MUTUO CHIROGRAFARIO OCCASIONALE E TEMPORANEO TRA PRIVATI EX ART. 1813 C.C. 

(articolo n. 21, novembre 2018)

Con la presente scrittura privata, redatta in duplice originale, da valere a tutti gli effetti di legge,

tra

SIGNOR A, nato a ____________ il ____________, domiciliato in ___________, Via _________ n. ____, codice fiscale _____________________, da una parte quale mutuante

e

– SIGNOR B, nato a ____________ il ____________, domiciliato in ___________, Via _________ n. ____, codice fiscale _____________________, dall’altra parte quale mutuatario

si conviene e si stipula

Articolo 1: le parti o contraenti. Oggetto del contratto.

Il Signor A, quale parte mutuante, accorda al Signor B, quale parte mutuataria che accetta, il prestito in denaro infruttifero di € ___________ (_______________).

Viene qui precisato che il mutuante non concede finanziamenti o mutui in via professionale e organizzata, pertanto, il presente contratto ha ad oggetto un prestito gratuito, meramente occasionale e temporaneo in favore del mutuatario che lo ha richiesto per eccezionale, transitoria, contingente necessità finanziaria. 

È opportuno, inoltre, precisare che l’attività di prestito di denaro si realizza quando il creditore si rivolge a una collettività di persone, sia ai sensi dell’art. 132 del D. Lgs. n. 385 del 01.09.1993, sia ai sensi del dispositivo della Sentenza del 19 gennaio 2010 n. 2404, emessa dalla V Sezione Penale della Cassazione.

Si evidenzia, alla luce di quanto appena esposto, che la presente concessione di mutuo chirografario gratuito è occasionale,è effettuata a un congiunto/amico e, perciò, è oggettivamente estranea alle disposizioni del Testo Unico della legge bancaria di cui al del D. Lgs n. 385/1993.

Articolo 2: entità del mutuo

La somma del prestito, € ___________ (_______________), viene dal mutuante Signor A, messa interamente a disposizione del richiedente mutuatario Signor B a mezzo versamento unico o più versamenti, tutti da effettuarsi entro il __________________con bonifico bancario o bonifici bancari su c/c intestato allo stesso mutuatario e in essere presso la Banca _______________sita in _____________, Via __________ n. _____.

Articolo 3: infruttuosità del mutuo

Viene ancora ribadito che Il prestito è richiesto e accordato privo d’interesse, ossia infruttifero, con ulteriore evidenza che tra mutuante e mutuatario esiste legame parentale /di amicizia.

Articolo 4: scadenza e modalità di restituzione 

Il mutuatario propone come giorno di restituzione dell’intero finanziamento il ____________________e il mutuante l’accetta. Più specificamente, il Signor B, potrà restituire la richiamata somma di € ____________

(____________) anche in più riprese, estinguendo l’intero suo debito entro la indicata data.

Articolo 5: estinzione anticipata. Proroga della restituzione

Nel caso in cui il mutuatario non potesse restituire l’intera somma entro la data convenuta, il mutuante è fin da ora disponibile a procrastinare gratuitamente la riscossione del rimanente suo credito per ulteriori __mesi dalla scadenza stabilita al __________.  Nel contempo, è bene evidenziare che il mutuatario, volendolo, potrà liberamente estinguere in anticipo il proprio debito essendone consenziente, fin d’ora, la parte mutuante.

Articolo 6: modifiche e aggiunte al contratto

Eventuali aggiunte e/o modifiche alla presente scrittura privata potranno essere sì convenute, ma dovrannoessere formalizzate unicamente per iscritto.

Articolo 7: controversie

Qualsiasi controversia concernente il presente contratto – comprese quelle relative alla sua validità, esecuzione e risoluzione – sarà risolta da un collegio arbitrale di tre membri nominato secondo quanto segue: ogni parte nominerà il proprio arbitro e insieme gli arbitri nominati sceglieranno il terzo membro del collegio. Il collegio arbitrale deciderà irritualmente entro 90 (novanta) dall’insediamento e le spese tutte saranno a carico della parte inadempiente. In alternativa, se d’accordo, le parti potranno nominare un arbitro unico che procederà e deciderà così come precisato per il Collegio Arbitrale.

In alternativa, scegliendolo di comune accordo, le parti potranno nominare l’arbitro unico che deciderà irritualmente.  In siffatto caso le regole saranno le stesse del collegio arbitrale.

Articolo 8: rinvio alla legge

Per quanto non espressamente disposto nel presente contratto si rinvia alla normativa del Codice civile in materia e alle leggi speciali.

Articolo 9: scambio per corrispondenza

Le contraenti decidono lo scambio per corrispondenza senza plico del presente contratto, cosicché la sua registrazione sarà effettuata non all’origine bensì solo in caso d’uso, ovvero in caso di deposito dell’atto.

Scelto, così come si sceglie lo scambio per corrispondenza, il richiedente il prestito, ossia il mutuatario

Signor B, solamente apponendo la propria firma, invierà per raccomandata il primo originale del presente contratto al mutuante Signor A.

Una volta ricevuto il documento, il mutuante Signor A, inoltrerà per raccomandata il secondo originale unicamente apponendo la propria firma per accettazione.

Così facendo si realizzerà la incontestabile, legittima spedizione di documento patrimoniale scambiato per corrispondenza, convalidante l’accordo contrattuale qui voluto dalle suddette parti.

Letto, approvato e sottoscritto.

Luogo, data_______________

La parte mutuataria                                                                                    

Signor B

Roma,

PER ACCETTAZIONE

La parte mutuante

Signor A

FINE

Stelvio Pietrobono